REQUISITI DI AMMISSIONE

Articolo 7 - Requisiti curriculari per l’ammissione

1. Per l’ammissione alla Laurea Magistrale in SSIC è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti curriculari:

a) avere conseguito la laurea in una delle seguenti classi: L-08 (Ingegneria dell’Informazione), L-09 (Ingegneria Industriale), L-18 (Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale), L-33 (Scienze Economiche), L-35 (Scienze Matematiche), L-41 (Statistica) ex DM 270/2004; classi 8 (Ingegneria Civile e Ambientale), 9 (Ingegneria dell’Informazione), 17 (Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale), 28 (Scienze economiche), 32 (Scienze Matematiche), 37 (Scienze Statistiche) ex DM 509/1999. In alternativa, aver conseguito una laurea specialistica o una laurea magistrale o una laurea del previgente ordinamento quadriennale in ambito economico o statistico;

b) aver acquisito almeno: 16 CFU nei SSD SECS-S/01-S/02-S/03-S/04-S/05-MAT/06-SECS-P/05;

c) conoscenza della lingua inglese a livello almeno B1, per un numero di CFU non inferiore a 3.

d) adeguata capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici (elaborazione testi e utilizzo di fogli elettronici di calcolo) per un numero di crediti non inferiore a 3.

2. Per i laureati in possesso di un titolo di studio diverso da quelli di cui al precedente punto a) sono richiesti i seguenti requisiti curriculari:

a) una votazione di laurea non inferiore a 100/110;

b) conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1;

c) adeguata capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici (elaborazione testi e utilizzo di fogli elettronici di calcolo);

d) aver acquisito almeno: 16 CFU nei SSD SECS-S/01-S/02-S/03-S/04-S/05; 30 CFU nei SSD MAT/01-02-03-04-05-06-07-08-09 e SECS-S/06; 33 CFU nei SSD INF/01 e ING-INF/05; 3 CFU nel SSD L-LIN/12.

3. La conoscenza della lingua inglese a livello B1 e le competenze informatiche non richiedono una certificazione formale e vengono date per acquisite, fermo restando che esse rappresentano prerequisiti necessari di tutte le attività formative della Laurea Magistrale in SSIC.

4. I crediti negli specifici SSD previsti come requisiti curriculari (commi 1b e 2d) devono essere acquisiti prima dell’iscrizione. I laureati di corsi di studio in difetto di tali requisiti curriculari possono acquisirli mediante la frequenza e il superamento di singoli insegnamenti offerti dall’Università di Siena o da altri Atenei. Non saranno riconosciuti CFU conseguiti presso Università telematiche.

5. Per i laureati/e e Dottori/esse di ricerca provenienti da Università estere l’adeguatezza dei requisiti curriculari verrà valutata caso per caso dal Comitato per la Didattica, tenuto conto della coerenza dei programmi svolti nelle diverse aree disciplinari con le basi formative ritenute necessarie per la formazione avanzata offerta dal corso di studi, nonché delle conoscenze linguistiche.

 

Articolo 8 - Modalità di verifica dei requisiti curriculari

1. Le modalità di verifica dei requisiti curriculari ai fini dell’ammissione saranno definite annualmente nell’avviso di ammissione al corso.

2. Non sono soggetti a verifica dei requisiti curriculari i laureati dei seguenti corsi di studio dell’Ateneo, il cui ordinamento didattico già prevede tutti i requisiti di cui all’art. 7, comma 1:

- Scienze Economiche e Bancarie (L-33 Classe delle Lauree in Scienze Economiche post D.M. 270/2004);

- Economia e Commercio (L-18 Classe delle Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale post D.M. 270/2004).

 

Articolo 9 - Prova di verifica della preparazione personale dello studente

1. La prova di verifica della preparazione personale si svolge mediante un colloquio. I criteri di valutazione della prova saranno definiti annualmente dalla Commissione esaminatrice nominata dal DEPS, su proposta del Comitato per la Didattica di SSIC, e saranno resi noti tempestivamente nell’avviso di ammissione. L’avviso di ammissione conterrà altresì il dettaglio degli argomenti su cui verterà la prova e l’indicazione dei testi suggeriti per la preparazione.

2. La prova potrà tenersi in una o più sessioni. Qualora sia prevista più di una sessione, coloro che non siano stati ammessi alla prima possono ripresentarsi a quella successiva.

3. Alla prova possono partecipare laureati dei corsi di studio appartenenti alle classi previste al precedente art. 7, comma 1, e laureandi dei corsi di studio appartenenti alle classi previste al precedente art. 7, comma 1, che abbiano acquisito, alla data della prova, almeno 120 CFU complessivi e fra questi tutti quelli di cui al precedente art. 7, commi 1b, 1c, 1d.

4. I laureandi che abbiano superato la prova di verifica verranno ammessi con riserva e potranno iscriversi a condizione che conseguano il titolo di studio entro i termini previsti per la chiusura delle iscrizioni.

5. Le modalità di verifica della preparazione personale dei laureati provenienti da Università estere in possesso dei requisiti curriculari verificati a norma di quanto previsto dall’art. 7, comma 5, saranno definite di volta in volta dal Comitato per la Didattica.

 

Articolo 10 - Ammissione diretta

1. Sono esonerati dalla prova di verifica, in quanto riconosciuti già in possesso della preparazione personale richiesta, i laureati in possesso dei requisiti curriculari di cui all’art. 7, comma 1, che abbiano conseguito il titolo di studio con una votazione di laurea non inferiore a 95/110, o che, pur avendo riportato una votazione di laurea inferiore, abbiano conseguito con una votazione media ponderata di 26/30 nei CFU previsti nel loro piano di studi per i seguenti SSD: SECS-S/01-S/02- S/03-S/04-S/05-MAT/06-SECS-P/05

2. Saranno altresì esonerati dalla prova, in quanto riconosciuti in possesso della preparazione personale richiesta, i laureandi che, pur avendo titolo a parteciparvi a norma di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, alla data della prova abbiano già superato con una votazione media ponderata non inferiore a 26/30 tutti gli insegnamenti previsti nel loro piano di studi nei SSD: SECS-S/01- S/02-S/03-S/04-S/05-MAT/06-SECS-P/05. In mancanza di tale requisito, i laureandi che prevedano di laurearsi entro il termine di chiusura delle iscrizioni potranno scegliere se sostenere la prova, fermo restando che, indipendentemente dall’esito della stessa, verranno ammessi di diritto qualora la votazione di laurea conseguita entro i termini risulti non inferiore a 95/110.

3. Le condizioni per l’ammissione diretta di laureati provenienti da Università estere saranno definite di volta in volta dal Comitato per la Didattica.

 

 

Modalità di verifica dei requisiti curriculari per l'a.a. 2022/23

 

La prova di ammissione sarà basata su un colloquio finalizzato a verificare la preparazione del candidato negli argomenti introduttivi della statistica, ovvero elementi di statistica descrittiva, elementi di calcolo delle probabilità ed elementi di statistica inferenziale. La preparazione può essere effettuata sul testo: Borra, S. e Di Ciaccio, A. (2014), Statistica, terza edizione, McGraw- Hill.

 

Date e commissione delle prove di verifica dei requisiti curriculari per l'a.a. 2022/23

 

Giovedì 09 Giugno ore 10

Giovedì 14 Luglio ore 10

Giovedì 08 Settembre ore 10

Giovedì 13 Ottobre ore 10

Giovedì 10 Novembre ore 10

Giovedì 15 Dicembre ore 10

Giovedì 12 Gennaio ore 10

Giovedì   2 Febbraio ore 10

Giovedì 23 Febbraio ore 10

La commissione è composta dai Prof. Gianni Betti, Prof. Lorenzo Fattorini e Prof.ssa Marzia Marcheselli.

Docente responsabile ammissione : Prof. Gianni Betti